La conciliazione obbligatoria è legge. Vi raccontiamo come funziona con Rita Sabelli dell’Associazione di consumatori Aduc.
Gli integratori al mirtillo servono? Sfatiamo un mito, ne parliamo con Morena Lussignoli di Altroconsumo.
Funziona bene l’allerta alimentare europeo. Servizio di Roberto la Pira.
http://www.rainews24.rai.it/ran24/clips/2011/04/consumi-15042011.flv
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Gentili Signori di Consumi & Consumi,
ho ascoltato il servizio sulla mediazione finalizzata alla conciliazione. Sono un mediatore civile abilitato presso il Ministero della Giustizia, iscritto presso un Organismo di Mediazione. Voglio segnalare che il servizio era assolutamente incompleto, di parte e non preciso. La rappresentante dell’ADUC non ha riferito con chiarezza ed esattezza il portato della “rivoluzione culturale” introdotto dal legislatore con il D.Lgs. 28/2010. Sarebbe bene, se si vuole dare un corretto servizio al consumatore, rappresentare con chiarezza la realtà dei fatti e dare voce anche alle voci più significative della nuova procedura.(mediatori, organismi pubblici e privati, associazioni di categoria).
La rappresentazione del servizio faceva trapelare solo il punto di vista dell’avvocatura e di una associazione dei consumatori (altre associazioni sono firmatarie di appelli in difesa della mediazione civile) senza far comprendere cosa effettivamente abbia voluto significare l’intervento del legislatore : una riduzione dei tempi del processo civile, il deflazionamento dei tribunali, la liberazione di risorse economiche altrimenti bloccate nelle lungaggini di una causa che può durare anni. La mediazione civile deve concludersi in 4 mesi (questo l’ADUC ha omesso di dirlo), l’azione presso il giudice di pace non è gratuita, le tariffe di mediazione (previste dal DM 180/2010) sono a scaglioni e molto basse (avreste potuto prendervi la briga di consultarle), tutti gli organismi privati, anche in ragione di essere concorrenziali, si attengono a quelle tariffe, il Ministero sta proponendo addirittura delle ulteriori riduzioni e limiti. Tutto questo e molto altro andava detto se si vuole fare un vero servizio al consumatore e non un servizio solo a qualcuno…
Mi auguro che ci sia da parte vostra un servizio che consenta di dare al consumatore e cittadino un’informazione realmente documentata e aggiornata.
Grazie per l’attenzione
Cordiali saluti
Pier Luigi Aymerich
Bel servizio. Peccato che quella che chiamate “conciliazione obbligatoria” non esista!
E’ proprio questa “macedonia” di termini e di definizioni che sta ostacolando la corretta divulgazione di questo istituto.
Col Vostro permesso, facciamo un po’ di chiarezza:
>>> La mediazione civile e commerciale
> Termini e definizioni
Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della “mediazione civile e commerciale” o semplicemente “mediazione civile”.
Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie (diritti reali, locazione, comodato, affitto d’azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; in seguito, anche per condominio e danni da circolazione dei veicoli).
Nell’ambito della MEDIAZIONE CIVILE, le norme indicate definiscono espressamente:
* la MEDIAZIONE: l’attività svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la risoluzione di una controversia;
* il MEDIATORE (non il conciliatore): il soggetto qualificato e imparziale che svolge la mediazione;
* la CONCILIAZIONE: il semplice ed eventuale risultato positivo della mediazione;
* l’ORGANISMO DI MEDIAZIONE: l’ente pubblico o privato (iscritto al registro degli organismi abilitati alla mediazione) presso il quale si svolge il procedimento.
> Cosa NON E’ la mediazione civile e commerciale?
La mediazione civile NON E’ l’arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) perché il mediatore civile, a differenza dell’arbitro, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il mediatore civile, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.
La mediazione civile NON E’ la conciliazione (NE’ può definirsi “nuova conciliazione”) perché il termine “conciliazione” identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la conciliazione societaria (D.Lgs. 5/2003), la conciliazione penale (D.Lgs. 274/2000), la conciliazione del lavoro (D.Lgs. 80/1998 e Legge 183/2010), la conciliazione presso i Corecom (Legge 249/1997), la conciliazione presso le Camere di Commercio (Legge 580/1993), ecc.
La mediazione civile NON E’ “mediazione obbligatoria” (NE’ “conciliazione obbligatoria”) perchè, innanzitutto, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine “conciliazione” per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.
Infine, la mediazione civile NON E’ “mediaconciliazione” (NE’ “media-conciliazione”) perché il termine mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto a qualsiasi norma nonché al Ministero della Giustizia, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso “media-” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.